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Dei danni subiti al ristorante risponde sempre l’esercente

DOMANDA: Lo scorso fine settimana sono andato a mangiare in un ristorante. Nel mentre che ero seduto al tavolo una cameriera, urtata da un altro cliente, mi ha rovesciato addosso una pietanza che mi ha irrimediabilmente rovinato il vestito costoso che avevo appena acquistato. Alla mia richiesta di risarcimento, il titolare mi ha risposto di non essere tenuto a pagare nulla perché si è trattato di un caso fortuito. Chi ha ragione?

COSA DICE LA LEGGE: Dalla sommaria descrizione dei fatti parrebbe che lei possa agire nei confronti del ristoratore per il risarcimento del danno da lei subito.

Un elemento sicuramente rilevante è, infatti, costituito dalla circostanza che lei si fosse già seduto al tavolo e avesse iniziato a pasteggiare, o comunque, più in generale, avesse già dato inizio al rapporto contrattuale di ristorazione con l’esercente, che altro non è se non una particolare declinazione del più generale concetto di contratto d’opera.

Il contratto di ristorazione, infatti, comprende una serie di adempimenti che vanno oltre la semplice fornitura di cibi e bevande, anche perché diversamente ragionando, si dovrebbe semplicemente parlare di contratto di compravendita di alimenti. Tra queste obbligazioni a corollario di quella principale vi sono sicuramente quelle di dare ricetto ed ospitalità all’avventore.

Ora, nel contratto di ristorazione, al pari di quelli di albergo e di trasporto, il cliente affida la propria persona all’esercente l’attività commerciale, e conseguentemente sorge in capo a quest’ultimo, tra l’altro, l’obbligo di garantire l’incolumità dell’avventore stesso, come chiaramente si evince da una lettura orientata dell’art. 1374 del Codice Civile. Oltre all’incolumità fisica, va da sé, anche quella dei beni materiali – nel caso di specie il vestito a cui fa riferimento – del soggetto in parola.

Per tutte le ragioni suesposte, quindi, a meno che l’urto subito dalla cameriera sia stato determinato da un evento anomalo e del tutto imprevedibile – ma un cliente che non si avvede della presenza di personale intento a servire del cibo non pare proprio essere circostanza del tutto fortuita – lei ha ragionevolmente diritto ad insistere per il risarcimento dei danni subiti. L’ordinanza n. 9997/2020 della Corte di Cassazione Civile conferma gli assunti sopra esposti.

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